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La società          BILANCIO SOCIALE E RENDICONTO CULTURALE 2019





             1, lett. N 1)   80, c. 21    L’impresa principale non può più essere esclusa per condanna
                                          definitiva  o richiesta  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  o
                                          mancanza/perdita dei requisiti di un subappaltatore .
             1, lett. N 2)   80, c. 2     Viene confermato che le imprese colpite da interdittiva antimafia
                                          che abbiano impugnato il provvedimento possono richiedere
                                          al prefetto l’applicazione del controllo giudiziario sull’azienda
                                          evitando il divieto di contrattazione con la Pa e dunque l’esclusione
                                          dalle gare.
             1, lett. N 3)   80, c. 3     E’ chiarita l’applicazione delle cause di esclusione alle aziende con
                                          numero di soci minore o pari a quattro
             1, lett. N 4)   80, c. 4     Viene introdotta la possibilità di escludere un’impresa nel caso in
                                          cui la stazione appaltate venga a conoscenza e possa dimostrare
                                          che l’operatore non è in regola con gli obblighi fiscali o contributivi
             1, lett. N 5)   80, c. 5     L’impresa principale non può più essere esclusa per condanna
                                          definitiva o richiesta di applicazione della pena su richiesta
             1, lett. N 6)   80, c. 10 e 10  Viene  chiarito  per  quanto  tempo  deve  durare  l’esclusione  dalle
                            bis           gare per le imprese condannate per reati rilevanti ai fini del codice
                                          appalti
             1, lett. O )   83, c. 2      Il decreto del MIT sulla qualificazione sarà sostituito dal nuovo
                                          regolamento di cui al nuovo comma 27 octies dell’articolo 216
             1, lett. P 2)   84, c. 2     I livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi
                                          di attestazione (SOA) devono effettuare, sono definiti nel nuovo
                                          regolamento di cui al nuovo comma 27 octies dell’articolo 216
             1, lett. P 3)   84. c. 4, lett. b)  Estesa da 10 a 15 anni il periodo che le imprese possono prendere
                                          a riferimento per documentare il possesso dei requisiti tecnico-
                                          economici
             1, lett. P 4)   84. c. 6     Sostituite le linee guida ANAC relative alla eventuale sospensione
                                          dell’efficacia dell’attestazione dei requisiti SOA con modalità
                                          inserite nel nuovo regolamento di cui al nuovo comma 27 octies
                                          dell’articolo 216
             1, lett. P 5)   84. c. 8     I casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle
                                          attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli
                                          organismi di attestazione sono definiti nel nuovo regolamento di
                                          cui al nuovo comma 27 octies dell’articolo 216
             1, lett. P 7)   84. c. 11    Verifica delle SOA entro il terzo  anno del mantenimento dei
                                          requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità
                                          strutturale indicati nel nuovo regolamento di cui al nuovo comma
                                          27 octies dell’articolo 216
             1, lett. Q)    86, c. 5-bis   Certificato  di esecuzione dei  lavori redatto  secondo  lo  schema
                                          predisposto con il nuovo regolamento di cui al nuovo comma 27
                                          octies dell’articolo 216
             1, lett. R)    89, c. 11     Il decreto MIT con l’individuazione delle opere super-specialistiche
                                          per le quali non è ammesso il ricorso all’avvalimento sarà
                                          sostituito dal nuovo regolamento di cui al nuovo comma 27 octies
                                          dell’articolo 216




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